IL PRETORE Letti gli atti; R I L E V A Con decreto di citazione del 16 ottobre 1990, notificato il successivo 30 novembre, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Venezia ha tratto a giudizio di questo pre- tore Nardin Fabio per rispondere del delitto ex art. 528 del c.p. in quanto deteneva, a scopo di farne commercio, dodici videocassette a contenuto osceno. Con la lista ex art. 468 del c.p.p. depositata in data 6 febbraio 1991 i difensori dell'imputato hanno chiesto di provare che il Nardin e' titolare di una rivendita di giornali al fine di farlo dichiarare non punibile: la decisione del presente processo, dunque, investe il problema dell'interpretazione e dell'applicabilita' dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355. Tale legge, tuttavia, appare in contrasto con il principio sancito dall'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione. Con il sancire, infatti, al primo comma dell'articolo unico che "non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del c.p. e dagli artt. 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attivita', pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni" ed al terzo comma dello stesso articolo che "le disposizioni di esonero di responsabilita' di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano esposte, in modo di renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesamente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni sedici" la legge 17 luglio 1975, n. 355, presuppone, e da' anzi per scontato, la esistenza di pubblicazioni oscene, con cio' implicitamente ammettendone la liceita', il che pero', come detto, viola il disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione. Tale comma, infatti, sancisce, in forma categorica e senza possibilita' di eccezioni o distinguo, che "sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume" con cio' escludendo, come e' del resto reso palese dall'ultimo inciso del comma stesso, che una legge possa intervenire a disciplinare tali pubblicazioni per un fine diverso da quello di prevenirle o reprimerle: la legge 17 luglio 1975, n. 355, che invece ne consente la diffusione con le cautele prima indicate, appare dunque in contrasto con tale norma costituzionale. Poiche' i suesposti motivi di illegittimita' costituzionale non appaiono manifestamente infondati e poiche', anche alla luce del disposto del terzo e quarto comma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di illegittimita' costituzionale sopra sollevata, questo pretore deve ordinare l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo frattanto il giudizio in corso.