IL PRETORE
    Letti gli atti;
                              R I L E V A
    Con  decreto  di  citazione  del  16  ottobre  1990, notificato il
 successivo 30 novembre, il procuratore  della  Repubblica  presso  la
 pretura  circondariale di Venezia ha tratto a giudizio di questo pre-
 tore Nardin Fabio per rispondere del delitto ex art. 528 del c.p.  in
 quanto deteneva, a scopo di farne commercio, dodici  videocassette  a
 contenuto osceno.
    Con  la lista ex art. 468 del c.p.p. depositata in data 6 febbraio
 1991 i difensori dell'imputato hanno chiesto di provare che il Nardin
 e' titolare di una rivendita di giornali al fine di farlo  dichiarare
 non  punibile: la decisione del presente processo, dunque, investe il
 problema  dell'interpretazione  e  dell'applicabilita'  dell'articolo
 unico della legge 17 luglio 1975, n. 355.
    Tale legge, tuttavia, appare in contrasto con il principio sancito
 dall'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione.
    Con  il  sancire,  infatti, al primo comma dell'articolo unico che
 "non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725  del
 c.p.  e  dagli  artt.  14  e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i
 titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di  riviste  per  il
 solo  fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale
 della  loro  attivita',  pubblicazioni  ricevute  dagli   editori   e
 distributori  autorizzati  ai sensi delle vigenti disposizioni" ed al
 terzo comma dello stesso articolo che "le disposizioni di esonero  di
 responsabilita'  di  cui  ai commi precedenti non si applicano quando
 siano  esposte,  in  modo  di  renderle  immediatamente  visibili  al
 pubblico, parti palesamente oscene delle pubblicazioni o quando dette
 pubblicazioni  siano  vendute  ai  minori di anni sedici" la legge 17
 luglio 1975,  n.  355,  presuppone,  e  da'  anzi  per  scontato,  la
 esistenza   di   pubblicazioni   oscene,   con   cio'  implicitamente
 ammettendone la liceita', il che pero', come detto, viola il disposto
 dell'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione.
    Tale  comma,  infatti,  sancisce,  in  forma  categorica  e  senza
 possibilita'   di   eccezioni  o  distinguo,  che  "sono  vietate  le
 pubblicazioni  a  stampa,   gli   spettacoli   e   tutte   le   altre
 manifestazioni  contrarie  al buon costume" con cio' escludendo, come
 e' del resto reso palese dall'ultimo inciso del comma stesso, che una
 legge possa intervenire a disciplinare tali pubblicazioni per un fine
 diverso da quello di prevenirle o  reprimerle:  la  legge  17  luglio
 1975,  n.  355,  che  invece ne consente la diffusione con le cautele
 prima  indicate,  appare  dunque  in   contrasto   con   tale   norma
 costituzionale.
    Poiche'  i  suesposti  motivi di illegittimita' costituzionale non
 appaiono manifestamente infondati e  poiche',  anche  alla  luce  del
 disposto  del  terzo e quarto comma dell'art. 30 della legge 11 marzo
 1953,  n.  87,  il  presente  giudizio  non  puo'   essere   definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione di illegittimita'
 costituzionale   sopra   sollevata,   questo  pretore  deve  ordinare
 l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte   costituzionale,
 sospendendo frattanto il giudizio in corso.